IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge. Visto l'accordo intervenuto il 6 novembre 1991 ed il 24 giugno 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente per la disciplina del trattamento del personale non dirigente della predetta Azienda valevole per il triennio 1991-1993 alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1992; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE 1.- Le disposizioni del seguente regolamento si applicano ai rapporti fra l'Azienda ed i lavoratori da essa dipendenti, con rapporto sia a tempo indeterminato che determinato, pieno o parziale con la sola esclusione dei Dirigenti.