IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145,  concernente  ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale;
  Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello
stato  giuridico  e  del  trattamento  economico  di  attivita'   del
personale  dipendente  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
dell'Unione  italiana   delle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato  ed  agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e
lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA),
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per  il  traffico  aereo
generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  concernente le norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge.
  Visto l'accordo intervenuto il 6 novembre 1991 ed il 24 giugno 1992
fra  l'Azienda  autonoma  di assistenza al volo per il traffico aereo
generale e le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative
del  personale  non  dirigente  per la disciplina del trattamento del
personale non  dirigente  della  predetta  Azienda  valevole  per  il
triennio 1991-1993 alle cui trattative hanno partecipato, in veste di
osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                   ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE
1.- Le disposizioni del seguente regolamento si applicano ai rapporti
fra l'Azienda ed i lavoratori da essa dipendenti, con rapporto sia  a
tempo  indeterminato  che  determinato,  pieno o parziale con la sola
esclusione dei Dirigenti.